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Contratto di rete agricolo, i chiarimenti delle Entrate

Posted by asviluppo - 5 luglio 2017 - Agricoltura, News, Reti di Impresa
Contratto di rete agricolo, i chiarimenti delle Entrate

terreArrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento tributario ai fini dell’Iva e delle imposte dirette del contratto di rete agricolo, che interessa le circa 2600 le imprese agricole che aderiscono a un contratto di rete.

Il contratto di rete agricolo può essere stipulato da imprese agricole, piccole e medie, che mettono in comune i fattori di produzione per uno scopo comune esplicitato dal contratto.

Con la risoluzione n. 75/e del 21 giugno 2017 l’Agenzia specifica che, ai fini delle imposte sul reddito, il contratto di rete agricolo è riconducibile, per i retisti che rientrano nell’articolo 32 del Tuir, alla fattispecie della conduzione associata; pertanto, a ciascuna impresa partecipante va imputata la quota parte, così come prevista nell’accordo, del reddito agrario complessivo di tutti i terreni utilizzati.

La caratteristica del contratto di rete agricolo è l’acquisto a titolo originario della produzione agricola da parte delle imprese partecipanti alla rete, uno schema contrattuale che prevede la divisione in natura della produzione a titolo originario.

Sul punto, l’Agenzia precisa che l’acquisto a titolo originario della produzione agricola è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • tutte le singole imprese devono svolgere attività agricole di base e le eventuali attività connesse non solo non devono essere prevalenti, ma devono essere legate alle prime da un rapporto di stretta complementarietà obbligatoria messa in comune dei terreni;
  • l’apporto alla rete di ogni singola impresa deve essere equivalente (condivisione dei mezzi umani e tecnici, proporzionati alla potenzialità del terreno messo in comune, con divieto di monetizzazione delle spettanze);
  • la divisione della produzione tra le imprese deve avvenire in maniera proporzionata al valore del contributo che ciascuna partecipante ha apportato alla realizzazione del prodotto comune;
  • i prodotti oggetto di divisione non devono essere successivamente oggetto di cessione tra le imprese partecipanti alla rete, dal momento che tale tipologia di rete è finalizzata alla sola produzione.

Per quanto riguarda l’Iva, solo in presenza delle condizioni di cui sopra, la ripartizione della produzione agricola tra le imprese partecipanti alla rete, in quanto divisione in natura dei prodotti a titolo originario, non produce effetti traslativi tra le imprese stesse e, di conseguenza, non assume rilevanza ai fini Iva.

Nel contratto di rete agricolo il terreno utilizzato per lo svolgimento dell’attività è il risultato della messa in comune di più terreni da parte dei soggetti partecipanti alla rete.

Le Entrate hanno quindi affermato che «per determinare il reddito agrario da imputare a ciascun retista per la quota di propria spettanza, si ritiene che sia necessario individuare un criterio di calcolo che tenga conto del reddito agrario di ogni terreno utilizzato per l’attività comune. Un criterio ragionevole sia quello che prevede la sommatoria dei redditi agrari dei singoli terreni messi in comune e la sua successiva ripartizione tra i retisti in base alle rispettive quote di spettanza previste dal contratto di rete. Pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi, ciascuna impresa retista dovrà dichiarare, per la quota di prodotto ad essa spettante, il reddito agrario di ciascuno dei terreni messi in comune».

Agenzia delle entrate, contratto di rete agricolo, rete d'impresa

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