Sono state pubblicate sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo le prime FAQ in merito al credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi istituito dall’art. 10 del DL 83/2014 e disciplinato dal Decreto attuativo 7 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2015).
Il Mibact chiarisce che i villaggi turistici, i campeggi, i parchi vacanza e i B&B non possono beneficiare del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive.
Sono esclusi anche: aree di sosta; affittacamere per brevi soggiorni; case e appartamenti per vacanze.
Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, ovvero strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici con almeno 7 camere per il pernottamento degli ospiti.
Sono strutture alberghiere:
– gli alberghi;
– i villaggi albergo;
– le residenze turistico-alberghiere;
– gli alberghi diffusi;
– le strutture alberghiere individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
Nelle risposte, il Ministero chiarisce che fini della verifica dell’esistenza di un’impresa alberghiera alla data del 1° gennaio 2012, occorre che la partita IVA di detta impresa sia esistente a tale data.
Il Mibact precisa, inoltre, che le domande e l’attestazione dell’effettività delle spese sostenute dovranno essere sottoscritte esclusivamente con firma digitale (pena l’esclusione). Il click day per richiedere il bonus, per le spese sostenute nel 2014, avrà inizio dalle ore 10 del 12 ottobre e terminerà alle ore 16 del 15 ottobre 2015. Già dallo scorso 15 settembre è attiva la fase di compilazione della domanda, che si chiuderà il 9 ottobre 2015.
Il credito di imposta spetta, in misura pari 30%, sulle spese sostenute per:
– interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
– interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
– interventi di incremento dell’efficienza energetica;
– acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere.
Nelle FAQ, il Ministero precisa che le spese eleggibili sono solo quelle indicate nell’art. 4 del DM 7 maggio 2015. Spetta al soggetto autorizzato ad attestare l’effettività delle spese sostenute la responsabilità di certificarne l’ammissibilità, sulla base della documentazione fornita dal legale rappresentante.
Nelle risposte viene anche sottolineato che le spese eleggibili sono quelle che l’impresa alberghiera sostiene per la struttura ricettiva e non per altre.
Per accedere all’agevolazione, deve essere presentata domanda al ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, in via telematica tramite il Portale dei Procedimenti.
La procedura per la compilazione delle istanze è attiva dallo scorso 15 settembre e fino alle ore 16 del 9 ottobre 2015
La domanda di agevolazione e l’attestazione dell’effettività delle spese sostenute firmate digitalmente potranno essere presentate dalle ore dalle ore 10 del 12 ottobre 2015 e fino alle ore 16 del 15 ottobre 2015.